Il Produttore può utilizzare e/o cedere in rete totalmente o
parzialmente l'energia prodotta. Un produttore che opera in cessione
totale o parziale può:
- mettere in vendita l'energia prodotta sulla Borsa elettrica o venderla a
grossisti e clienti finali attraverso contratti bilaterali su mercato
libero;
- vendere l'energia elettrica prodotta a prezzo amministrato dal gestore
della rete cui l'impianto è collegato. Tale modalità di cessione dell'energia
prodotta è disciplinata dalla delibera AEEG n.
280/07.
Per informazioni su condizioni tecniche ed economiche in merito alla
cessione consulta il sito del GSE.
In alternativa alla cessione, i produttori possono richiedere al GSE il
servizio di scambio sul posto. Questo servizio consente la compensazione
tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il
valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo
differente da quello in cui avviene la produzione, nello stesso punto di
connessione.
Possono usufruire del servizio di scambio sul posto gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su
base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore
al 5% della produzione totale e gli impianti di cogenerazione ad alto
rendimento con potenza fino a 200 kW.
Le condizioni tecniche ed economiche del servizio di scambio sono
disciplinate dalla delibera AEEG
ARG/elt n. 74/08.