Domande presentate prima del 01/01/2009

Il 1 gennaio 2009, con la delibera AEEG ARG/elt n. 99/08, è entrato in vigore il Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA. Tale normativa sostituisce quella precedente e stabilisce nuove modalità procedurali ed economiche per la connessioni dei produttori.

Le domande di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008 continuano invece ad essere gestite applicando le normative precedenti, di seguito riportate:

  • delibera AEEG n. 89/07 - Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV;
  • delibera AEEG n. 281/05 - Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Inoltre, la delibera AEEG ARG/elt n. 179/08 - Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica ha modificato le condizioni economiche per la connessione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili (artt. 13.4 e 13.5 della delibera n. 281/05).

Tali modifiche si applicano a:

  • connessioni realizzate o da realizzare dal gestore di rete interessato, purchè le relative domande di connessione siano state presentate ai sensi della Delibera n. 281/05 entro il 31 dicembre 2008 (nuovo art. 13.4)
  • connessioni realizzate a cura del produttore, purchè le relative richieste di connessione, presentate ai sensi della delibera 281/05 siano state perfezionate (si intende la data di accettazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio) a partire dal 15 dicembre 2008, data di entrata in vigore del nuovo art. 13.5.
  • connessioni da realizzare a cura del produttore, purchè le relative richieste di connessione, presentate ai sensi della Delibera n. 281/05, non siano state perfezionate (si intende la data di accettazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio) prima del 15 dicembre 2008, data di entrata in vigore del nuovo art. 13.5.

Le nuove condizioni economiche consistono in una riduzione dell'onere a carico del produttore. In particolare:

  • per le connessioni con realizzazione a cura del gestore interessato il nuovo art. 13.4, che sostituisce il previgente articolo annullato dalla Sentenza del TAR Lombardia n. 2823 2006, nel confermare l'applicazione del parametro soglia, prevede una ulteriore riduzione del contributo di connessione in funzione del rapporto tra la potenza di connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita in condizioni normali di funzionamento.
    Pertanto, i produttori che hanno versato un corrispettivo di connessione maggiore di quello dovuto sulla base di quanto disposto dall'art. 13.4 come modificato dalla Delibera ARG/elt 179/08, possono richiedere a Enel Distribuzione la restituzione della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto applicando le nuove condizioni economiche.
    Le domande di rimborso dovranno essere presentate dal soggetto che ne ha titolo (soggetto intestatario della fattura di addebito del corrispettivo di connessione o suoi eventuali aventi causa) alle sedi di Enel Distribuzione indicate Vai agli indirizzi..
    Nella domanda dovrà essere necessariamente indicato il codice identificativo della pratica di connessione, rilevabile dalla fattura di addebito o dalla corrispondenza relativa alla pratica della connessione.
  • per le connessioni con realizzazione in proprio dal produttore, il nuovo art. 13.5 entrato in vigore il 15 dicembre 2008 ridefinisce il corrispettivo dovuto al produttore da parte del gestore di rete interessato, tenendo conto anche del rapporto tra la potenza di connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione.

La potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione è deducibile:

  • per le richieste di connessione in media tensione, in base alla tabella esposta. Vai alla tabella...
  • per le richieste di connessione in alta tensione, in base a quanto previsto al paragrafo D sezione D.1.1 della guida per le connessioni.

 

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