Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 1del Decreto Interministeriale 05.05.2011, la trasmissione di copia della comunicazione di fine lavori e della perizia asseverata da parte del titolare di un impianto di produzione iscritto nel Registro di cui all'articolo 8 del citato Decreto dovrà pervenire (formato massimo: A3) esclusivamente con Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Enel Distribuzione S.p.A
VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE
Casella Postale 5555
85100 Potenza
Per maggiori informazioni circa la documentazione da inviare si può consultare il sito del Gestore dei Servizi Energetici
La delibera ARG/elt 149/11 prevede, con decorrenza 1 dicembre 2011, che il titolare dell’impianto di produzione debba versare, a titolo di remunerazione dell’attività di verifica prevista dall’art. 9 del DM 5.5.2011, il corrispettivo determinato nella delibera stessa e debba dare evidenza dell’avvenuto pagamento al gestore di rete al momento dell’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fine lavori dell’impianto di produzione.
Per l’invio della certificazione di avvenuto pagamento devono essere utilizzati gli indirizzi riportati nella sezione “Dove inviare”:
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/dove_inviare/
ATTENZIONE: l’evidenza dell’avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l’attivazione della connessione.
Qualora, alla data del primo dicembre 2011, sia già stata inviata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fine lavori impianto di produzione, il versamento dell’importo in questione e l’invio della certificazione attestante tale pagamento dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento inviata dal gestore di rete.
Qualora l’evidenza dell’avvenuto pagamento non pervenga nei tempi stabiliti dalla Delibera ARG/elt n. 149/11 il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione dell’incentivo.