Attenzione! Proroga tempistiche per emergenza neve febbraio 2012
Il Produttore è il soggetto (persona fisica o giuridica) che produce energia elettrica.
La connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico con il quale sussista la continuità circuitale alla rete, senza interposizione di impianti elettrici di terzi.
La connessione degli impianti di produzione alla rete di Enel Distribuzione è disciplinata direttamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas attraverso la delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)" e successive modifiche ed integrazioni.
Per potenze fino a 100 kW il servizio di connessione deve essere erogato in bassa tensione, mentre per potenze comprese tra 100 e 6000 kW il servizio deve essere erogato in media tensione. Per potenze superiori a 6000 kW il servizio viene generalmente erogato in alta tensione a meno di scelte differenti da parte del gestore di rete.
In data 23 dicembre 2011 è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas la delibera ARG/elt 187/11 dal titolo “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA), per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche”.
La delibera ARG/elt 187/11 e l’Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08, come modificato dalla precedente, entrano in vigore l’1 gennaio 2012, ad eccezione delle modifiche di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 187/11 che entrano in vigore l’1 marzo 2012.
La delibera ARG/elt 187/11 ha reso applicabile la nuova Norma CEI 0-21 inerente le connessioni alle reti BT.
Nelle more della progressiva entrata in vigore della delibera ARG/elt 187/11 restano valide le disposizioni presenti nella “Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” (attuale edizione 2.2) non in contrasto con la suddetta delibera.
Un produttore può avvalersi di fonti di energia rinnovabili o convenzionali.
In base al decreto legislativo n. 387/03 sono definite fonti energetiche rinnovabili le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
La domanda per la richiesta degli incentivi va inoltrata al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
La consultazione del sito del GSE (www.gse.it) consente di informarsi su tutto quanto concerne le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai programmi di incentivazione.