Le normativa regolatoria di riferimento per la misura è costituita dall’allegato B della delibera AEEG n. 199/11 e sm.i e dall’allegato A della delibera AEEG n. 88/07 e s.m.i.
In base a tale normativa, le previsioni riguardanti gli obblighi di installazione e manutenzione sono diversi tra Produttore puro e quelli che fanno cessione parziale o scambio.
Il Produttore puro, che preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari), ha l'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore solo per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete diversa dalla bassa tensione. Negli altri casi la responsabilità dell’installazione e manutenzione è a carico del gestore di rete. Questo ultimo peraltro è tenuto a svolgere la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura. Nel caso di produttore puro connesso su rete di distribuzione il gestore di rete è il Distributore.
Per ragioni di qualità e sicurezza, i misuratori da installare per una connessione alla nostra rete, devono essere scelti tra i modelli approvati da Enel Distribuzione. Il Produttore può scegliere di avvalersi del Distributore per l'installazione e la manutenzione del gruppo di misura. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. Per informazioni sui corrispettivi rivolgersi agli Uffici territoriali di Enel Distribuzione.
Se invece il Produttore fa cessione parziale o scambio, è il Distributore ad avere l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura.
Per beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, il produttore puro non deve installare misuratori aggiuntivi; anche se si beneficia degli incentivi sull'energia prodotta al netto di quella auto-consumata, è sufficiente disporre di un solo misuratore.
In tutti gli altri casi, per beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta è necessario installare un secondo misuratore.
Con riferimento a tale secondo misuratore, l’installazione e la manutenzione dello stesso e la rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura è a carico del Distributore nei seguenti casi:
- Impianti di produzione connessi in bassa tensione;
- Impianti di produzione connessi in media o alta tensione con potenza nominale ≤ 20kW.
Per gli impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con connessione in media o alta tensione, la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura sono a cura del Distributore; il Produttore può, scegliere di avvalersi del Distributore per il servizio di installazione e manutenzione del misuratore dell’energia prodotta. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. Per informazioni sui corrispettivi rivolgersi agli Uffici territoriali di Enel Distribuzione .
ATTENZIONE: i corrispettivi per il servizio di misura, riportati nei documenti di seguito allegati, si intendono al netto degli oneri per la certificazione dei componenti ai fini del controllo dell’ Agenzia delle Dogane (officine elettriche).
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Per impianti attivati attivati ante delibera 339/12 ovvero attivati fino al 26 agosto 2012 e per tutta la durata del contratto di misura
Per impianti attivati dopo il 26 agosto 2012