Le norme di riferimento per la misura sono la delibera AEEG n. 348/07, e la delibera AEEG n. 88/07(art. 3 e 4 dell'allegato A). Queste normative prevedono diverse modalità in merito ad installazione e manutenzione del misuratore tra Produttori puri e quelli che fanno cessione parziale o scambio.
Il Produttore puro, che preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari), ha l'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore. Il gestore di rete è tenuto a svolgere la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura. Nel caso di produttore puro connesso su rete di distribuzione il gestore di rete è il Distributore.
Per ragioni di qualità e sicurezza, i misuratori da installare per una connessione alla nostra rete, devono essere scelti tra i modelli approvati da Enel Distribuzione. Il Produttore può, a sua discrezione, scegliere di avvalersi del Distributore per l'installazione e la manutenzione del gruppo di misura. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. Per informazioni sui corrispettivi rivolgersi agli Uffici territoriali di Enel Distribuzione.
Se invece il Produttore fa cessione parziale o scambio, è il Distributore ad avere l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura.
Per beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, il produttore puro non deve installare misuratori aggiuntivi; anche se si beneficia degli incentivi sull'energia prodotta al netto di quella auto-consumata, è sufficiente disporre di un solo misuratore.
In tutti gli altri casi, per beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta è necessario installare un secondo misuratore.
Fino a 20 kW compresi , il servizio di misura del secondo misuratore (installazione e la manutenzione del misuratore e rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura) deve essere realizzato dal Distributore, negli altri casi l'onere è del produttore.
Sarebbe in ogni caso preferibile che i misuratori da installare per la misura dell’energia prodotta siano scelti tra i modelli approvati da Enel Distribuzione.
Sopra i 20 kW il Produttore può, a sua discrezione, scegliere di avvalersi del Distributore per il servizio di misura dell’energia prodotta. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. Per informazioni sui corrispettivi rivolgersi agli Uffici territoriali di Enel Distribuzione.
ATTENZIONE: i corrispettivi per il servizio di misura, riportati nei documenti di seguito allegati, si intendono al netto degli oneri per la certificazione dei componenti ai fini del controllo dell’ Agenzia delle Dogane.
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