Guida alla compilazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORM ON LINE

In caso di necessità potrai scaricare una copia del presente modulo dal sito enel.it; in tal caso dovrai anche indicare, negli appositi campi, il numero Cliente e l'indirizzo di fornitura.

Qualifica dell'Intestatario della fornitura. Indicare il titolo in base al quale si occupa immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va riportato:

  1. (proprietario): se c'è coincidenza tra l'intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) dell'immobile;
  2. (usufruttuario): se l'intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile;
  3. (titolare di altro diritto sull'immobile): nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù dì un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se l'intestatario della fornitura è titolare di un diritto: di abitazione (es.: coniuge superstite, ex art. 540 c.c.), d'uso, ovvero di enfiteusi; occupa l'immobile sulla base di un contratto di affitto o di locazione; detiene l'immobile in comodato (es.: immobile concesso in uso gratuito al figlio, intestatario dei contratti di fornitura), o se, in qualità di coniuge separato, è risultato assegnatario dell'abitazione familiare.
  4. (rappresentante legale o volontario): l'ipotesi di "rappresentante legale" ricorre, generalmente, se l'immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc,). Per "rappresentante volontario", invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha sottoscritto il contratto di fornitura.

Dove reperire i dati identificativi degli immobili. I dati da indicare sono riportati nel catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o nel catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono presenti: nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato); in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; in un certificato catastale.

Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti condominiali.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali ma, collegate ad una sola utenza (es.: unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia l'abitazione che la cantina od il garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale (es.: appartamento).
Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es.: esercizi commerciali, garage concessi in locazione a terzi), vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e debba, per questo, presentare un nuovo modulo/compilare un nuovo form on line.

Casi di mancata indicazione dei dati catastali.

  1. (Immobili non accatastabili): nel caso di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre.
  2. (Forniture temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.: interventi edilizi su un immobile; cantieri: durante fiere e simili). Il codice 3 va utilizzato anche nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica, ovvero per forniture intestate ad enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell'esercizio delle proprie funzioni Istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E dell'8/8/2007).
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