Bonus luce per disagio fisico

Bonus luce per disagio fisico

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è un'agevolazione volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari in cui è presente un componente (titolare della fornitura o convivente) che si trova in condizioni di disagio fisico, per le quali è costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, che comportano un elevato consumo di energia elettrica.

L'importo del bonus sociale per disagio fisico viene applicato direttamente sulla bolletta elettrica.

Il bonus sociale per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Il bonus sociale viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero sia a quelli serviti in maggior tutela e viene automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.

Come ottenere il bonus per disagio fisico: i requisiti

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sociale per disagio fisico è individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come ottenere il bonus per disagio fisico: i requisiti

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sociale per disagio fisico è individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come ottenere il bonus per disagio fisico: i documenti

Per accedere al bonus per disagio fisico, è necessario presentare una richiesta presso il Comune di residenza da parte del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso gli enti designati dal Comune, quali i CAF abilitati, Comunità montaneL’agevolazione non è legata all’ISEE ed il suo ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati.

Per inoltrare la richiesta il cliente deve presentare:

  • il modulo B compilato;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • Allegare un certificato ASL che attesti:
  • la situazione di grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata.

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Non occorre inoltre presentare a Enel Energia nessuna certificazione medica attestante la necessità di utilizzo di macchinari salvavita, la stessa infatti dovrà essere allegata all'apposito modulo B da presentare al Comune o ai CAF abilitati.

Visita la pagina dedicata al Bonus Sociale sul sito ARERA per avere maggiori informazioni. 

FAQ

Quanto vale il bonus elettrico per disagio fisico? Il valore del bonus sociale per disagio fisico è uguale per tutti?

Il valore del bonus per disagio fisico non è uguale per tutti, sono previsti diversi livelli che dipendono dalla potenza contrattuale, dalle apparecchiature elettromedicali salvavita e dal tempo giornaliero di utilizzo. L'assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.

Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

Al seguente link è possibile trovare la tabella riepilogativa degli importi.

Come si verifica che il bonus elettrico per disagio fisico sia stato concesso?

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus elettrico per disagio fisico può essere verificato:

  • presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.), presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800166654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata "Controlla online la tua pratica" e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.


Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

L’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico può essere interrotta?

L’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico può essere interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature salvavita non vengono più utilizzate).

 

L’erogazione può essere interrotta anche su segnalazione del cliente, infatti qualora non utilizzi più le apparecchiature salvavita, è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. 
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus elettrico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

È possibile chiedere un adeguamento del bonus per disagio fisico?

Si può chiedere un adeguamento in caso di installazione di nuove apparecchiature e nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere; è necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”.


È sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione l’importo del bonus in corso non subirà variazioni. 


In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus sociale luce, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del fornitore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Se cambia l'ntestatario del contratto cosa succede?

Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus sociale per disagio fisico viene erogato con continuità. Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa

Cosa fare se il nucleo familiare che beneficia del bonus elettrico per disagio fisico cambia abitazione?

In caso di variazione della localizzazione, l’erogazione del bonus in corrispondenza della nuova fornitura decorre dalla data di attribuzione della stessa al richiedente (come certificata dal distributore competente o dal SII) e sarà comunque coincidente o successiva alla data di cessazione dell’agevolazione nel precedente punto di prelievo.