Sisma: informazioni e aggiornamenti
Sisma: informazioni e aggiornamenti
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni tariffarie per le forniture situate nelle zone rosse o in immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato il Centro Italia. ARERA ha definito le modalità operative con le Delibere 3/2026/R/com e 41/2026/R/com.
Le forniture già agevolate fino al 31 dicembre 2025 continuano a beneficiare automaticamente delle agevolazioni fino al 31 marzo 2026. Dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni sono riconosciute con le seguenti modalità:
automaticamente, se nel 2025 i consumi reali registrati sulla fornitura sono stati pari a zero;
su richiesta, se nel 2025 sono stati registrati consumi reali superiori a zero oppure consumi stimati. In questo caso, per mantenere le agevolazioni, il Cliente deve aver presentato al proprio venditore, entro il 31 luglio 2026, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi che l’immobile è ancora in zona rossa o inagibile*.
Se l’immobile torna agibile prima del 31 dicembre 2026, il Cliente che beneficia dell’agevolazione deve comunicarlo al proprio venditore entro 30 giorni dal ripristino dell’agibilità.
Di seguito è disponibile il modulo per comunicare il ripristino dell’agibilità dell’immobile.
Restano confermate le disposizioni per le strutture abitative SAE e MAPRE: come previsto dalla Delibera 503/2021/R/com, le agevolazioni continuano fino alla richiesta di cessazione della fornitura o di voltura da parte del Cliente, ad eccezione dei casi di voltura mortis causa.
In allegato il modulo per la richiesta di proroga.
*Per forniture localizzate in una “zona rossa” si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e situate nelle zone individuate da specifiche ordinanze sindacali emesse tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, relative ai Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016. Per forniture ubicate in immobili inagibili si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni indicati negli stessi allegati, per le quali il titolare abbia dichiarato l’inagibilità dell’immobile entro il 30 aprile 2021, trasmettendo la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, e abbia presentato al proprio venditore, entro il 31 dicembre 2021, l’istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni tariffarie per le forniture situate in immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del 21 agosto 2017, che ha interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. ARERA ha definito le modalità operative con le Delibere 3/2026/R/com e 41/2026/R/com.
Le forniture già agevolate fino al 31 dicembre 2025 continuano a beneficiare automaticamente delle agevolazioni fino al 31 marzo 2026. Dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni sono riconosciute con le seguenti modalità:
automaticamente, se nel 2025 i consumi reali registrati sulla fornitura sono stati pari a zero;
su richiesta, se nel 2025 sono stati registrati consumi reali superiori a zero oppure consumi stimati. In questo caso, per mantenere le agevolazioni, il Cliente deve aver presentato al proprio venditore, entro il 31 luglio 2026, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi che l’immobile è ancora inagibile*.
Se l’immobile torna agibile prima del 31 dicembre 2026, il Cliente che beneficia dell’agevolazione deve comunicarlo al proprio venditore entro 30 giorni dal ripristino dell’agibilità.
Di seguito è disponibile il modulo per comunicare il ripristino dell’agibilità dell’immobile.
In allegato il modulo per la richiesta di proroga.
*Per forniture ubicate in immobili inagibili si intendono le forniture attive alla data del sisma del 21 agosto 2017 e localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, per le quali il titolare abbia dichiarato l’inagibilità dell’immobile entro il 30 aprile 2021, trasmettendo la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, e abbia presentato al proprio venditore, entro il 31 dicembre 2021, l’istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.