Con il termine canone TV, impropriamente chiamato canone Rai, si intende un'imposta sul possesso del televisore a uso privato calcolata per famiglia anagrafica, e non per numero di televisori presenti in casa. A partire da luglio 2016, l’importo annuale viene rateizzato nella bolletta elettrica. Non tutti, però, devono pagare il canone TV. Approfondiamo di seguito come avviene oggi il pagamento e chi può essere, invece, esonerato.

Come avviene il pagamento del canone tv in bolletta e a quanto ammonta

Il canone televisivo è addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza di fornitura elettrica domestica residente. L’importo di 90€ viene suddiviso in 10 rate da 9€ nelle bollette della luce, da gennaio a ottobre, indipendentemente dalla modalità di pagamento della bolletta (bonifico, sportello, carta o domiciliazione bancaria). L’addebito, che non comprende l’IVA prevista per i servizi di vendita dell’energia elettrica, varia in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:

 

  • 9€ sulle bollette mensili
  • 18€ sulle bollette bimestrali

 

Puoi leggere l’importo mensile o bimestrale del canone TV nella parte sinistra della prima pagina della bolletta della luce, sotto la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. Durante l’anno potranno essere addebitate rate del canone con importi differenti a seconda del periodo in cui hai attivato la fornitura di energia elettrica. 

 

È anche possibile che vengano addebitate in bolletta rate arretrate di competenza dell'anno precedente.

 

Consulta la tabella sotto riportata, e scopri come variano l’importo mensile e quello annuale in base al mese di attivazione del canone.

Attivazione Utenza N.Rate Importo della rata (€) Importo totale (€)

Gennaio

10

9,00

90,00

Febbraio

9

9,38

84,46

Marzo

8

9,65

77,16

Aprile

7

9,98

69,86

Maggio

6

10,43

62,55

Giugno

5

11,05

55,25

Luglio

4

11,99

47,95

Agosto

3

13,55

40,64

Settembre

2

16,67

33,34

Ottobre (*)

1

26,04

26,04

Novembre (*)

1

18,73

18,73

Dicembre (*)

1

11,43

11,43

*L’importo sarà addebitato in un'unica soluzione nella prima rata dell’anno successivo.

In caso di mancato addebito, puoi verificare con Enel il tipo di contratto e la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza e controllare se il canone venga addebitato nella bolletta successiva.  Nel caso in cui il canone non venisse addebitato nella successiva bolletta è consigliato pagarlo tramite F24.

 

Se invece effettui una voltura con Enel, una volta avvenuto il passaggio al nuovo intestatario della fornitura elettrica, verrà comunicato all'Acquirente Unico il dato del "nuovo cliente" e dal mese successivo scatterà l'addebito. Eventuali importi addebitati in fattura e non pagati relativi agli anni precedenti all’ultimo potranno essere regolarizzati esclusivamente mediante modello F24.

 

Chi deve pagare il canone TV?

Secondo l'art 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, devono pagare il canone tutte le persone che dispongono di uno o più apparecchi televisivi.  Il pagamento del canone, quindi, non dipende dai programmi che guardi o dal tempo di utilizzo, ma dalla detenzione di un apparecchio televisivo abilitato a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare.

 

Il canone TV viene addebitato una sola volta per famiglia anagrafica sul contratto di uso domestico nel luogo di residenza anagrafica e deve essere pagato dall’intestatario dell’utenza elettrica domestica. L’addebito avviene anche nel caso in cui l’intestatario:

 

  • è residente all’estero, ma ha un’abitazione in Italia;
  • dispone di un televisore a noleggio e non di proprietà;
  • utilizza il televisore solo come monitor per il computer;
  • è sposato/a, ma il coniuge è intestatario di un’utenza elettrica in una seconda casa in cui ha residenza anagrafica. In questo caso, anche se marito e moglie, i due intestatari sono considerati due famiglie anagrafiche distinte e quindi entrambe soggette a canone.

Chi è esente dal pagamento del canone TV

Puoi essere esonerato dal pagamento del canone TV nel caso in cui:

 
  • non possiedi un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelevisivo. Se quindi utilizzi un apparecchio radiofonico, disponi di un vecchio televisore analogico o di un computer che consente l’ascolto o la visione di programmi radiotelevisivi via internet, non devi pagare il canone TV. 
  • hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo non superiore a 8.000 euro.
  • sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
  • hai un’attività commerciale in cui disponi uno o più televisori utilizzabili dai clienti (bed & breakfast, hotel, bar, ristoranti, negozi, centri estetici, palestre, studi e uffici con televisore nella sala d’attesa). In questo caso devi pagare il canone TV speciale, che non passa dalla bolletta elettrica, ma si paga direttamente alla RAI.

 

Se rientri in una delle categorie sopracitate, devi compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva per comunicare il tuo diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta. Puoi presentare la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione solo se sei intestatario della bolletta, oppure se sei l’erede di un soggetto deceduto che abbia ancora intestata l’utenza elettrica. 

 

Ricorda: se compili il modulo con informazioni non vere potresti incorrere in sanzioni penali.

Come inviare il modulo di esenzione per il canone TV

La modulistica e le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “CANONE TV - Casi di esonero”. La dichiarazione non deve essere inviata a Enel o al Servizio Elettrico Nazionale perché non hanno alcun titolo per riceverla.

Scadenze per l’invio
Canali di presentazione della domanda
Casi particolari

Scadenze per l’invio

Tale dichiarazione deve essere inviata secondo le seguenti date:

  • Dall’1 luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in corso per essere esentati per l’intero anno. Tuttavia, visto che la prima rata per il Canone TV dell’anno scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).
  • Dall’1 febbraio al 30 giugno dell’anno in corso per essere esentati per il secondo semestre dell’anno (da luglio a dicembre).

 

La dichiarazione ha valore solo per l’anno di riferimento, quindi, se non entri in possesso di un televisore nel frattempo, devi presentarla ogni anno. Se non la presenti, ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica. 

 

Nota bene: Se hai appena attivato un’utenza elettrica e non sei in possesso di un televisore, hai un mese di tempo dall’attivazione per presentare la Dichiarazione Sostitutiva.

Canali di presentazione della domanda

La presentazione della dichiarazione avviene tramite uno dei seguenti canali:

  • Applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ti sarà richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline);
  • PEC con firma digitale all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
  • Raccomandata senza busta con allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

 

Puoi presentare la dichiarazione anche tramite intermediario abilitato alla presentazione telematica. La Dichiarazione Sostitutiva, se inviata per via telematica, si considera presentata nella data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; se inviata tramite posta si considera presentata nella data indicata dal timbro postale.

Casi particolari

Se acquisti un televisore dopo aver inviato la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione, ​​devi presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” presente nel Quadro A del modello. Il canone TV ti sarà addebitato a partire dal mese in cui avrai presentato la dichiarazione. 

 

Con la Legge di Stabilità del 2016, non esiste più “la disdetta con sigillo” tramite la richiesta di blocco d’uso degli apparecchi radiotelevisivi non utilizzati. Le richieste antecedenti al 2016 non sono quindi più valide e si può richiedere nuovamente l’esonero o attivare una nuova richiesta di esenzione solo in caso non si disponga di un televisore.

Come richiedere un rimborso per il canone TV?

Se hai pagato il canone TV, ma non avresti dovuto, per richiedere il rimborso è necessario compilare un apposito modulo che puoi trovare, insieme alle relative istruzioni, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata a “CANONE TV - Rimborso”. Qui troverai elencati i casi in cui è possibile richiedere un rimborso e come presentare l’istanza. 

 

Sarà l'Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l'eventuale accredito da effettuare direttamente in bolletta a titolo di rimborso.

 

Ricorda che puoi richiedere il rimborso del canone TV solo se sei intestatario della fornitura elettrica e solo per pagamenti effettuati a partire dal 2016.   

 

Se ritieni che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: puoi procedere attraverso un bonifico bancario, indicando nella causale di versamento il numero della fattura e il numero cliente oppure tramite bollettino da richiedere direttamente presso l’ufficio postale; in entrambi i casi è necessario specificare che intendi pagare la sola “quota energia”.

 

Per ulteriori informazioni su esoneri, rimborsi e moduli puoi consultare la pagina “Canone TV” presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

FAQ

 

Cosa si intende per famiglia anagrafica?

L’articolo 4 del DPR 30 maggio, 1989, n.223 definisce “famiglia anagrafica” un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune (unico nucleo familiare). Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Che cosa si intende per “presunzione di detenzione” di un apparecchio televisivo a partire dal 2016?

In base alla nuova Legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2016, se nella casa in cui hai la residenza è attiva la fornitura di energia elettrica, si presume automaticamente che tu abbia un apparecchio televisivo, quindi sei tenuto al pagamento del canone TV.

Che succede se pago solo gli importi della bolletta della luce e non quelli del canone TV?

Enel Energia avviserà comunque il cliente in merito al mancato pagamento del canone, ma continuerà a fornire il servizio di erogazione della luce. Se in seguito a verifiche risulti aver evaso il canone, sarà cura dell'Agenzia delle Entrate effettuare tutti i provvedimenti necessari.

Ho presentato una dichiarazione di non detenzione su modello non conforme, in data compresa tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate). La mia dichiarazione è valida?

Se hai presentato la dichiarazione su un modello non conforme tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, la tua dichiarazione è valida solo se contiene tutti i dati previsti dal modello di dichiarazione approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la specifica tipologia di dichiarazione e se è resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Ho un negozio di vendita e riparazione TV, sono esonerato dal pagamento del canone?

Si, sei esonerato dal pagamento del canone per gli apparecchi utilizzati nell'ambito della tua attività commerciale (risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003).

Devo pagare il canone anche nelle bollette della luce del condominio?

No, pagherai il canone esclusivamente nella bolletta dell’abitazione dove hai la residenza anagrafica.

Ho due case, devo pagare il canone TV per entrambe?

No, devi pagare il canone una sola volta nella bolletta elettrica della casa in cui hai la residenza anagrafica. Il Canone Rai viene addebitato sui contratti di uso domestico nel luogo di residenza anagrafica; una sola volta per famiglia anagrafica.

Prima il canone era a nome di mia moglie, che lo pagava tramite bollettino. La bolletta della luce, invece, è intestata a me. Chi deve pagare il canone?

Il canone viene addebitato nella bolletta della luce della casa dove hai la residenza. Se appartenete alla stessa famiglia anagrafica, il canone si paga una volta sola. Lo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate provvederà a intestare il canone a te, in quanto intestatario dell’utenza elettrica. Per maggiori chiarimenti consulta il sito della RAI o dell’Agenzia delle Entrate.