I Certificati Bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono uno degli strumenti più efficaci per valorizzare economicamente gli interventi di efficientamento energetico nelle imprese italiane. Introdotti nel 2005 e aggiornati con il D.M. MASE del 21 luglio 2025, permettono di ottenere titoli negoziabili per ogni tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata.

 

Dal risparmio energetico, quindi, è possibile generare un flusso di cassa pluriennale che contribuisce a ridurre il tempo di ritorno degli investimenti. 

Cosa sono i Certificati Bianchi e come funzionano?

 

Ogni Titolo di Efficienza Energetica corrisponde a una tep risparmiata e certificata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). I titoli vengono emessi annualmente per tutta la vita utile del progetto, che varia tra 3 e 10 anni a seconda della tecnologia adottata.

 

Il meccanismo si basa sul principio di addizionalità: per essere certificati, i risparmi devono essere reali e non riconducibili al normale ricambio tecnologico, a sostituzioni obbligatorie per legge o a manutenzione ordinaria. Se il progetto supera l'istruttoria GSE, l'azienda riceve i TEE corrispondenti, che possono essere ceduti sul mercato o valorizzati tramite un soggetto abilitato.

 

Dall'avvio del meccanismo, il sistema ha generato oltre 58 milioni di titoli, corrispondenti a circa 29 Mtep di energia primaria risparmiata, confermando i Certificati Bianchi come uno degli strumenti di incentivazione all'efficienza energetica con il miglior rapporto costo-efficacia in Italia.

Chi può accedere ai Certificati Bianchi: grandi aziende e PMI?

 

Il meccanismo dei TEE si rivolge a una platea ampia di soggetti, con modalità di accesso differenziate in base alla dimensione aziendale e all'intensità energetica degli impianti.

 

Grandi aziende e siti industriali energivori

Per le realtà ad alta intensità energetica, come siderurgia, ceramica, cartiere, chimica e food&beverage,  i Certificati Bianchi rappresentano un'opportunità strutturale. In questi contesti è possibile integrare i progetti TEE con:

  • gli obblighi di diagnosi energetica previsti dal D.Lgs. 102/2014 (coordinato con la direttiva EED 2023/1791);

  • i sistemi di gestione ISO 50001, dove presenti;

  • i percorsi di decarbonizzazione allineati agli obiettivi SBTi e al PNIEC.

La consulenza TEE diventa così uno strumento di valorizzazione economica di iniziative che l'azienda sta già pianificando per altri obblighi normativi.

PMI energivore e progetti aggregati

La riforma del D.M. 21 luglio 2025 ha aperto nuove opportunità per le piccole e medie imprese: è ora possibile presentare progetti aggregati multi-soggetto, con una soglia complessiva fino a 50 TEP/anno di risparmio addizionale. Filiere produttive, distretti industriali e gruppi di PMI con interventi analoghi possono accedere al meccanismo condividendo i costi tecnico-amministrativi.

 

Per la singola PMI, il percorso parte da uno screening di pre-fattibilità, che consente di valutare la convenienza prima di avviare investimenti significativi.

I tre metodi di valutazione: come scegliere quello giusto

 

Il D.M. 21 luglio 2025 prevede tre percorsi distinti per la valutazione dei progetti TEE. La scelta non è discrezionale: dipende dalla natura dell'intervento, dalla disponibilità di dati di misura e dai livelli minimi di risparmio raggiungibili.

Metodo Descrizione Quando si applica

A consuntivo (PC)

Misurazione effettiva dei consumi pre e post intervento, secondo il protocollo IPMVP.

Grandi interventi industriali su processi specifici.

Standardizzato (PS)

Schede tecniche predefinite con algoritmi di calcolo già validati dal GSE.

Tipologie di intervento ricorrenti e standardizzabili.

Semplificato

Procedura snellita introdotta dalla riforma per interventi di dimensione minore.

Progetti più piccoli, accesso facilitato al meccanismo.

Il metodo a consuntivo è il più indicato per impianti complessi: richiede la costruzione di una baseline energetica accurata secondo il protocollo IPMVP e la scelta dell'opzione di misura più appropriata (A, B, C o D). Una baseline mal definita può generare contenziosi in istruttoria che ritardano l'emissione dei titoli anche di diversi mesi.

 

Il metodo standardizzato riduce i tempi grazie a schede tecniche predefinite, ma ha un'applicabilità più limitata a tipologie di intervento già catalogate.

 

Il metodo semplificato, introdotto con la riforma del 2025, abbassa le barriere di accesso per i progetti di dimensione minore, mantenendo il principio di addizionalità.

Cumulabilità con altri incentivi

 

La normativa vigente stabilisce che i Certificati Bianchi non sono cumulabili con altri incentivi statali destinati al medesimo progetto e finanziati a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas. Restano invece compatibili con altre forme di finanziamento e agevolazioni fiscali, sempre nei limiti previsti dalle norme europee sugli aiuti di Stato.

 

Poiché le regole di compatibilità possono variare in base alla natura dell'intervento, la verifica richiede un'analisi approfondita. Per questo motivo, gli esperti di Enel effettuano una verifica puntuale della cumulabilità per ogni singolo progetto, realizzando un'analisi di comparazione dei benefici per individuare la combinazione di incentivi più vantaggiosa e sicura per la tua azienda.

Certificati Bianchi e iperammortamento 2026

 

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'iperammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi (inclusi macchinari, impianti industriali e tecnologie per l'efficienza energetica) con una maggiorazione fiscale fino al +180% del costo fiscalmente riconosciuto.

 

Una norma specifica, l'art. 6 comma 2-bis del D.L. 124/2023, convertito in L. 162/2023, ha introdotto una deroga esplicita al principio di non cumulabilità, consentendo di combinare l'iperammortamento con i Certificati Bianchi per i risparmi energetici generati dallo stesso bene strumentale. La cumulabilità è ammessa con una riduzione del 50% dei TEE riconosciuti, nel rispetto dei limiti europei sul divieto di doppio finanziamento.

 

In termini pratici: un'azienda che acquista un macchinario industriale può beneficiare contemporaneamente della maggiorazione fiscale sull'investimento e degli incentivi energetici sui risparmi generati dall'impianto. La combinazione dei due strumenti riduce significativamente il costo effettivo dell'investimento e accorcia il payback.

Le novità del D.M. MASE 21 luglio 2025

 

Il decreto aggiorna la disciplina dei Certificati Bianchi e introduce modifiche operative rilevanti per chi investe in efficienza energetica.

 

Tra le principali novità, viene uniformata la durata di riconoscimento dei Certificati Bianchi per molti interventi di sostituzione e di nuova installazione, superando una distinzione che in passato poteva rendere meno conveniente la sostituzione di impianti esistenti.

 

Il decreto introduce inoltre una semplificazione per alcuni progetti: per i progetti costituiti da un solo intervento, con risparmi stabili nelle prime tre richieste di verifica e certificazione e con risparmio annuo non superiore a 250 tep per ciascuna richiesta, il soggetto proponente può chiedere, dalla quarta richiesta in poi, il riconoscimento semplificato dei risparmi. In tal caso, il risparmio addizionale annuo riconosciuto è pari alla media dei risparmi riconosciuti nelle prime tre richieste.

 

Il ventaglio degli interventi incentivabili si allarga notevolmente. Ora sono compresi:

  • impianti solari termici, se portano a un incremento dell’efficienza energetica;

  • realizzazione e riqualificazione delle serre;

  • interventi per il recupero di calore (ad esempio, in processi industriali);

  • misure comportamentali, come la variazione del processo produttivo per ottenere prodotti a minore impatto energetico, l’elettrificazione dei consumi (ad esempio, sostituire caldaie a gas con pompe di calore elettriche alimentate da fonti rinnovabili) e l’uso di risorse a minore impatto energetico (come materiali riciclati).

Inoltre, la vita utile di alcuni interventi, come i sistemi di free-cooling, i motori elettrici e gli impianti per l’efficientamento delle reti idriche, viene estesa permettendo di beneficiare degli incentivi per un periodo più lungo.

Domande Frequenti

I Certificati Bianchi si possono cedere o vendere?

Sì. I TEE sono titoli negoziabili: possono essere ceduti sul mercato organizzato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) oppure valorizzati tramite accordi bilaterali con soggetti abilitati, come Enel.

Quanto valgono i TEE?

Il prezzo è determinato dal mercato e può variare nel tempo. Tendenzialmente il valore oscilla tra i 245 € e i 255 €.

Cosa succede se le condizioni operative cambiano durante la vita utile del progetto?

Variazioni significative di processo, sostituzioni di componenti o modifiche normative possono influire sul numero di TEE emessi. In questi casi occorre aggiornare la documentazione presso il GSE. Un presidio tecnico continuativo durante tutta la vita utile è fondamentale per garantire la continuità di emissione dei titoli.

Quanto tempo richiede l'istruttoria GSE?

I tempi variano in base alla complessità del progetto e al metodo scelto. Per i progetti a consuntivo, l'iter può richiedere diversi mesi, anche a causa di eventuali richieste di integrazione. Una documentazione tecnica accurata fin dall'inizio riduce significativamente i tempi di approvazione.

Esiste una soglia minima di risparmio per accedere al meccanismo?

Sì, ogni metodo di valutazione prevede livelli minimi di risparmio addizionale. Per i progetti aggregati multi-soggetto, la soglia complessiva è fissata a 50 TEP/anno. La verifica viene effettuata nella fase di pre-fattibilità, prima di avviare qualsiasi iter formale.

Qual è la differenza tra certificati bianchi e conto termico?

Sono entrambi strumenti di incentivazione all'efficienza energetica gestiti dal GSE, ma funzionano con logiche completamente diverse e si rivolgono a target parzialmente distinti.

 

I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili: il valore dell'incentivo non è fisso ma determinato dal mercato. L'incentivo si distribuisce su tutta la vita utile del progetto, da 3 a 10 anni.

 

Il Conto Termico eroga invece un contributo diretto in conto capitale, calcolato come percentuale del costo dell'investimento e pagato in rate su 2 o 5 anni. È uno strumento più semplice da accedere, si rivolge anche a piccole imprese, privati e pubbliche amministrazioni, ed è pensato principalmente per interventi termici, impianti di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e fonti rinnovabili termiche come pompe di calore e solare termico.

Chi paga i certificati bianchi?

I Certificati Bianchi sono finanziati dai distributori di energia, come E-Distribuzione soggetti agli obblighi di risparmio energetico. Tali soggetti acquistano i TEE generati dai progetti di efficienza energetica, mentre il costo complessivo del meccanismo è in ultima analisi sostenuto dal sistema energetico nazionale attraverso le tariffe.

I certificati bianchi sono tassabili?

Sì, i ricavi derivanti dai Certificati Bianchi (TEE) sono generalmente tassabili.

 

Per un'impresa, i TEE rappresentano normalmente un componente positivo di reddito e concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini:

  • IRES (o IRPEF per imprese individuali e società di persone); 

  • IRAP (salvo particolari regole contabili applicabili al soggetto). 

 

Il trattamento ai fini IVA

Oltre alle imposte sui redditi, la tassazione dei Certificati Bianchi prevede regole specifiche anche per quanto riguarda l'IVA. In questo caso la questione è più articolata e si differenzia in due fasi:

  • L'assegnazione dei TEE da parte del GSE non è una cessione di beni o una prestazione di servizi soggetta a IVA. 

  • La successiva vendita dei TEE sul mercato o tramite contratto bilaterale è generalmente soggetta alle regole IVA applicabili ai certificati negoziabili, con applicazione del meccanismo previsto dalla normativa fiscale vigente (oggi è applicato ll reverse charge). 

Enel, al tuo fianco sempre

Ti è stato utile quello che hai letto? Lasciaci una recensione cliccando qui 👇