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Le condizioni economiche previste per la fornitura in servizio di default sono diverse a seconda della tipologia di fornitura, del tempo di permanenza nel servizio e della motivazione di attivazione. In generale:
- nei casi di cui alle lettere a) e b) e c), vengono applicate le condizioni previste per il servizio di tutela, aumentate del parametro γ, offerto in sede di asta dal FDD, il cui valore è definito per area di prelievo e pubblicato insieme agli esiti della procedura concorsuale indicata.
- nei casi riconducibili alla lettera d), le condizioni economiche previste per il “servizio di fornitura di ultima istanza”.
Tali prezzi saranno aumentati del corrispettivo INAUI a copertura degli oneri relativi alla morosità di cui al comma 31bis.4 del TIVG, nei casi e con le modalità previste dall’art. 33 del TIVG e s.m.i.
La fatturazione del servizio di default distribuzione avviene in conformità a quanto disposto dall’ARERA all’art. 33.6 del TIVG e s.m.i.
Se per la tua fornitura è stato attivato il servizio di default con Enel Energia, allora dovresti aver ricevuto una lettera con cui la nostra società ti comunica l’attivazione del servizio e le relative condizioni. Il codice riportato in basso a sinistra nella lettera, ti aiuterà a conoscere il motivo dell’attivazione del servizio per la tua fornitura e le condizioni economiche che ti verranno applicate in servizio di default distribuzione, in particolare:
- “DEF_A1”: per clienti non morosi senza diritto al servizio di fornitura di ultima istanza su cui è stata richiesta la cessazione amministrativa
- “DEF_A2”: per clienti non morosi con diritto al servizio di fornitura di ultima istanza su cui è stata richiesta la cessazione amministrativa
- “DEF_B”: per clienti disalimentabili morosi
- “DEF_C”: per clienti non disalimentabili morosi
- “DEF_D1”: per clienti non morosi senza diritto al servizio di fornitura di ultima istanza, senza contratto di distribuzione valido
- “DEF_D2” per clienti non morosi con diritto al servizio di fornitura di ultima istanza, senza contratto di distribuzione valido
Le comunichiamo che il servizio di default è temporaneo, per questo motivo dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura entro 6 mesi dall’attivazione, non è necessario che eserciti il recesso; oppure potrà richiedere la disattivazione della fornitura.
Se nella lettera è stato richiesto il rilascio di un importo da versare a titolo di deposito cauzionale, ti invitiamo ad effettuare il pagamento con le modalità e le tempistiche indicate, per evitare che Enel Energia richieda al distributore territorialmente competente la chiusura della fornitura per morosità.
Anno Termico 2013/2014: per il periodo da ottobre 2013 a settembre 2014, Enel Energia è stata selezionata dall’Acquirente Unico come fornitore di default di distribuzione su tutto il territorio nazionale; il parametro γ definito in fase di asta è pari a 28 €cent/Smc.
Anni Termici 2014/2015 e 2015/2016: per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2016, Enel Energia è stata selezionata dall’Acquirente Unico come fornitore di default di distribuzione su 6 delle 8 aree del territorio nazionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria); il parametro γ definito in fase di asta è pari a 60 €cent/Smc.
Anni Termici 2016/2017 e 2017/2018: per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2016, Enel Energia è stata selezionata dall’Acquirente Unico come fornitore di default di distribuzione su 3 delle 8 aree del territorio nazionale (6.Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; Lazio e Campania; Sicilia e Calabria). Il parametro γ definito in fase di asta è pari a 80 €cent/Smc.
Anno Termico 2018/2019: per il periodo da ottobre 2018 a settembre 2019, Enel Energia è stata selezionata dall’Acquirente Unico come fornitore di default di distribuzione su 2 delle 9 aree del territorio nazionale (Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige). Il parametro γ definito in fase di asta è pari a 17,70 €cent/Smc per la Lombardia e pari a 33,50 €cent/Smc per Veneto e Trentino Alto-Adige.
Tutte le comunicazioni relative al servizio di default, ove non siano previsti specifici flussi standard di comunicazione definiti dall’ARERA, dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata:
fddenelenergia@pec.enel.it
Gli indennizzi automatici di cui all’art. 42.2 del TIVG dovranno essere erogati a Enel Energia con nota di credito e contestuale bonifico a favore di:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Iban IT38E0103001600000007624401
Via S. Margherita 11
20121 Milano
I riferimenti del pagamento, unitamente all’elenco di dettaglio delle forniture a cui lo stesso si riferisce, dovranno essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato. Lo stesso indirizzo pec dovrà essere utilizzato per le comunicazioni relative agli esiti delle sospensioni della fornitura e revoche. In riferimento a quanto previsto dall’art. 5.8ter dell’Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 99/11 (Testo Integrato Morosità Gas), introdotto dall’art. 5.2 della delibera 418/2014/R/gas, Enel Energia, in qualità di fornitore del servizio di default, non dovrà essere considerato utente specifico del servizio di distribuzione ai fini del calcolo della capacità settimanale di sospensione (CSSi,m) relativamente a tutti i punti di riconsegna forniti.