Cos'è la transizione 5.0 e come impatta le aziende

Il Piano di Transizione 5.0 è una misura strategica fondamentale per la trasformazione digitale e la sostenibilità delle imprese italiane. Finanziato con fondi PNRR pari a 6,36 miliardi di euro, questo piano aggiorna e integra il precedente Industria 4.0. arricchendolo con tre concetti chiave: sostenibilità, resilienza e centralità della persona. L'obiettivo primario è sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese

Lo stanziamento complessivo è così ripartito per ambito di investimento:

  • Beni materiali e immateriali: 3,78 miliardi di euro;
  • Autoproduzione e autoconsumo da Fonti di Energia Rinnovabile: 1,89 miliardi di euro;
  • Formazione: 630.000 euro.

Accesso al credito d’imposta: requisiti e obiettivi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha formalizzato le misure con l'approvazione del D.L. 19/2024  (decreto legge PNRR) e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024. L'obiettivo è incentivare l’efficientamento dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici orientandoli verso la sostenibilità e lo sviluppo green.

La misura del Piano Transizione 5.0 mette a disposizione il credito d'imposta per le imprese che realizzano progetti di innovazione da cui consegua una riduzione certificata dei consumi energetici.

Il beneficio è accessibile a:

  • Tutte le imprese: di qualsiasi dimensione, forma giuridica, settore e localizzazione geografica.
  • Investimenti: sostenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.*
  • Beni Acquistabili: beni strumentali materiali (obbligatoriamente nuovi e acquistati da fornitori stabiliti in Italia) o immateriali.
  • Aree di Intervento: attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di fallimento, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e quelle destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).

 

* Considerando le tempistiche di realizzazione e le procedure di certificazione (ex ante ed ex post) richieste, il termine utile per l'avvio di nuovi progetti nell'ambito di Transizione 5.0 è da ritenersi concluso. Il programma non risulta pertanto più attivabile per nuove istanze. Si raccomanda di mantenere il contatto con Enel per l'esplorazione di soluzioni alternative e per ricevere aggiornamenti sulle future opportunità di incentivo in fase di emanazione.

Obiettivi di risparmio energetico
Beni strumentali agevolabili
Aliquote del credito d'imposta

Obiettivi di risparmio energetico (requisito fiscale)

Il beneficio fiscale è strettamente vincolato al raggiungimento di un obiettivo di riduzione del consumo di energia finale. L'investimento deve garantire:

  • Almeno il 3% di riduzione del consumo di energia finale a livello di sito.
  • Oppure, almeno il 5% di risparmio energetico sul singolo processo.

La riduzione deve essere calcolata su base annua rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi.

Beni strumentali agevolabili

Il credito d'imposta si applica agli investimenti in beni appartenenti al Piano Industria 4.0, tra cui:

  • Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite sensori e azionamenti.
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
  • Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia in logica 4.0.
  • Programmi e applicazioni come software, sistemi e system integration.
  • Sistemi di gestione della supply chain.
  • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione della logistica.
  • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, ricostruzioni 3D e realtà aumentata.

Aliquote del credito d'imposta: fasce di investimento e risparmio energetico

Le aliquote percentuali del credito d’imposta 2024 e 2025, applicabili in funzione dei volumi di investimento e dei risultati in termini di risparmio energetico, sono così suddivise:

Fascia di investimento Unità produttiva: 3%-6% | Processo interessato dall’investimento: 5%-10% Unità produttiva: 6%-10% | Processo interessato dall’investimento: 10%-15% Unità produttiva: >10% | Processo interessato dall’investimento: >15%

0 - 10 mln €

35%

40%

45%

10 - 50 mln €

5%

10%

15%

Gli emendamenti approvati introducono per sistemi di accumulo e fotovoltaico un limite di spesa. Il limite verrà disposto dai decreti attuativi - ancora in via di definizione - e imporrà una proporzionalità tra l’energia erogata e l’agevolazione sulla spesa. A una potenza maggiore dell’impianto fotovoltaico, corrisponderà un limite maggiore sull’agevolazione della spesa.

Il supporto di Enel per la tua transizione

Enel è il partner affidabile per navigare la complessità delle procedure e accedere al Piano Transizione 5.0.

In attesa dei decreti attuativi (che definiranno i termini definitivi della misura) , offriamo supporto ai nostri clienti, con particolare attenzione alle seguenti soluzioni integrate:

  • Intervento Trainante (Efficienza): previa verifica di fattibilità, può rientrare il Save Up, una delle soluzioni di Power Quality.
  • Interventi Trainati (Rinnovabili): possono rientrare il  fotovoltaico e i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS). Per accedere a questi ultimi, è cruciale effettuare preventivamente la riduzione dei consumi.

Che differenza c’è tra il Piano Transizione 5.0 e il Piano Industria 4.0?

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'evoluzione del precedente Industria 4.0. Mentre quest'ultimo era focalizzato sull'adozione di tecnologie avanzate e digitalizzazione, il 5.0 impone un cambio di paradigma verso un modello circolare e sostenibile, con priorità sulle fonti rinnovabili. L'intento è indirizzare gli investimenti aziendali verso la sostenibilità ambientale e l'efficienza green.

Confronto schematizzato dei piani

Caratteristica Piano Industria 4.0 (Eredità) Piano Transizione 5.0 (Novità)

Focus principale

Adozione di tecnologie e Intelligenza Artificiale (AI).

Efficienza energetica, sostenibilità e modello circolare.

Logica di sviluppo

Modello lineare basato sui combustibili fossili.

Modello circolare incentrato sulle fonti rinnovabili.

Accesso al beneficio

Accesso automatico.

Accesso telematico e vincolato a certificazione di risparmio energetico.

Quali sono le procedure per accedere al credito d’imposta?

Rispetto al Piano 4.0, l'accesso al beneficio con il Piano Transizione 5.0 non è automatico. Le aziende devono seguire una procedura telematica precisa, utilizzando il modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Fasi della procedura per le aziende

Prenotazione del credito
Conferma dell’ordine
Fruizione e certificazione finale

Prenotazione del credito (comunicazione ex ante)

Le aziende devono presentare al GSE la richiesta telematica (articolo 38 del decreto legge 19/2024), che include:

  • Comunicazione ex ante (prenotazione del credito) con la descrizione e il costo del progetto.
  • Certificazione ex ante, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili grazie agli investimenti.

Conferma dell’ordine (vincolo a 30 giorni)

È stato stabilito che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese devono comunicare l'effettuazione degli ordini accettati, tramite il pagamento di un acconto di almeno il 20% (sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile), pena la decadenza del beneficio.

Il GSE trasmette mensilmente al MIMIT l’elenco delle imprese e l’importo prenotato, verificando la capienza dei fondi.

Fruizione e certificazione finale (comunicazione ex post)

Per fruire del credito d’imposta, una volta completati gli investimenti, le imprese dovranno presentare in via telematica al GSE:

  • Comunicazione ex post rispetto al completamento degli investimenti.
  • Certificazione ex post, che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Chi rilascia le certificazioni?

Tutte le certificazioni, sia ex ante che ex post, devono essere rese da professionisti qualificati: