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Hai cambiato fornitore di energia o gas e nella nuova bolletta è comparsa una voce che non riconosci: "Corrispettivo CMOR". Non si tratta di un errore dell’attuale fornitore, ma di un meccanismo regolamentato dall’ARERA per recuperare importi non pagati al precedente venditore dopo un cambio fornitore. Conoscere come funziona ti consentirà di prevenirlo in futuro.
CMOR sta per Corrispettivo di Morosità. È un indennizzo che consente a un fornitore di energia o gas di recuperare, tramite il nuovo gestore del cliente, le somme non pagate prima del cambio fornitore.
Il sistema è stato introdotto dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la Deliberazione 593/2017/R/com e s.m.i per contrastare il cosiddetto "turismo energetico": la pratica di cambiare fornitore per evitare di saldare le ultime bollette. Con il CMOR, il debito segue il cliente nel nuovo contratto con il nuovo fornitore.
Il nuovo fornitore che addebita il corrispettivo CMOR non è a conoscenza del precedente fornitore né del credito vantato da quest'ultimo.
Il CMOR viene determinato stimando l’importo corrispondente a 4 mesi di fornitura, anche non continuativi, considerando i consumi dei 12 mesi precedenti al cambio fornitore.
In ogni caso, la somma richiesta non può superare quella delle fatture degli ultimi 5 mesi di fornitura precedenti alla data di switching. Possono essere inclusi anche eventuali importi già addebitati da un precedente fornitore e non ancora pagati.
Il CMOR è gestito attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la piattaforma tecnologica nazionale gestita da Acquirente Unico (oggi parte del GSE – Gestore dei Servizi Energetici) che funge da registro centrale del mercato retail dell’energia.
Nel processo sono coinvolti vari soggetti, fra cui il vecchio fornitore, il SII, il nuovo fornitore.
Il vecchio fornitore è il creditore che invia la richiesta di indennizzo al SII entro i termini previsti dalla normativa.
Il SII verifica che la richiesta rispetti i requisiti temporali e formali stabiliti da ARERA.
Il nuovo fornitore riceve la notifica dell’indennizzo da parte del SII e inserisce l'importo nella prima bolletta utile, agendo come tramite obbligato. Non ha potere decisionale sul merito del debito.
L'addebito del corrispoettivo CMOR può essere richiesto rispettando le condizioni stabilite dalla delibera ARERA n. 593/2017/R/com. I requisiti si dividono in due categorie:
Tipologia di utenza: nel settore elettrico, la fornitura deve essere alimentata in bassa (BT) o media tensione (MT). Nel settore del gas naturale, l'utenza deve rientrare tra i clienti domestici, i condomini con uso domestico (con consumi fino a 200.000 Smc/anno) o la categoria "usi diversi" (con consumi fino a 50.000 Smc/anno).
Oggetto del debito ed esclusioni: il CMOR può riguardare esclusivamente i consumi di energia o gas e le relative imposte. Sono invece esclusi dal calcolo i corrispettivi dovuti a ricostruzioni dei consumi per malfunzionamento del contatore, così come i debiti per servizi aggiuntivi stipulati con il vecchio contratto (ad esempio la manutenzione della caldaia, le rate di elettrodomestici o le polizze assicurative).
Messa in mora preventiva: il precedente fornitore per poter inoltrare verso il SII una richiesta di indennizzo CMOR deve aver inviato al cliente una raccomandata A/R o una PEC di costituzione in mora. Questa comunicazione deve indicare chiaramente l'importo dovuto, il termine di pagamento e l'avviso che il mancato saldo comporterà l'attivazione del CMOR.
Finestra temporale: la richiesta di indennizzo deve essere inserita nel SII esclusivamente tra il 6° e il 12° mese successivo al cambio di fornitore.
| Requisito | Dettagli e Condizioni |
|---|---|
|
Importo minimo |
Il debito deve essere pari o superiore a 10,00€. |
|
Tempistiche Richiesta |
Inserimento nel SII tra il 6° e il 12° mese dopo il cambio fornitore. |
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Finestra Temporale Debito |
Riferito ai mancati pagamenti degli ultimi 5 mesi di fornitura. |
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Obbligo di preavviso |
Invio preventivo di Raccomandata A/R o PEC di messa in mora. |
|
Tipologia di Debito |
Esclusivamente consumi energia/gas e imposte (no servizi extra). |
|
Prescrizione |
Il debito non deve essere caduto in prescrizione (2 anni). |
L’addebito del corrispettivo CMOR è inserito nella bolletta emessa dal nuovo fornitore nel quadro di “Dettaglio Fiscale". Il valore del CMOR non è fisso: corrisponde all'indennizzo calcolato dal vecchio fornitore sulle bollette insolute.
Il CMOR si paga una sola volta per ogni specifica richiesta di morosità. Non si tratta quindi di un addebito ricorrente, ma di un importo una tantum legato a un preciso periodo di morosità pregressa.
Ipotizziamo una spesa mensile standard di 85€. Se il precedente fornitore dovesse richiedere 120€ di indennizzo per una fattura di chiusura non saldata, l'importo totale della bolletta salirebbe a 205€. Per prevenirlo, la consapevolezza è fondamentale: monitorare regolarmente i pagamenti è il modo più efficace per evitare che semplici dimenticanze si trasformino, a distanza di mesi, in costi inattesi.
Sì. Il CMOR addebitato in bolletta entra nel rapporto con il nuovo fornitore. Pertanto, in caso di mancato pagamento, il nuovo fornitore, previo l’invio della costituzione in mora, può procedere alla richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi in cui il cliente, oltre al pagamento del CMOR, provvedesse anche al pagamento dell’intera posizione debitoria direttamente al vecchio fornitore, quest’ultimo è tenuto ad annullare la richiesta CMOR e a rimborsare tempestivamente al cliente le somme pagate in eccesso rispetto alla posizione debitoria stessa.
Il vecchio fornitore ha tempo fino al dodicesimo mese successivo al cambio per inserire la richiesta nel sistema. Oltre questo termine, perde la possibilità di utilizzare il CMOR, pur potendo eventualmente procedere con il recupero crediti tramite vie ordinarie.
Per conoscere il nominativo del tuo precedente fornitore puoi consultare il Portale Consumi, sito istituzionale di ARERA, dove tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali.
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