Semplifichiamo le tue scelte, insieme
Hai domande o vuoi approfondire quello che hai appena letto? Un nostro consulente è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio e ti aiuterà a trovare l'offerta fatta su misura per le tue esigenze
Ogni anno molti contribuenti cercano informazioni su come presentare la disdetta del canone RAI, spesso convinti che si tratti di recedere da un comune contratto di abbonamento televisivo. In realtà la natura di questo versamento è differente e richiede una procedura burocratica specifica.
Trattandosi a tutti gli effetti di un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni televisive, non è possibile interrompere il pagamento con una semplice comunicazione al proprio fornitore di energia elettrica. Chi possiede i requisiti di legge può però presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate per ottenere l'esonero dall'addebito.
Il canone televisivo è un tributo introdotto dal decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246. Dal 2016, il pagamento avviene direttamente all'interno della fattura per l'energia elettrica, presumendo che chiunque sia titolare di un'utenza elettrica residenziale nel luogo in cui ha la residenza anagrafica possieda anche un televisore.
Per questo motivo, utilizzare l'espressione disdetta canone RAI è tecnicamente impreciso. Non esiste un servizio da disattivare o un contratto da cui recedere unilateralmente.
Chi non è tenuto al pagamento deve inviare una specifica dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, bloccando così l'addebito delle rate mensili in bolletta.
La normativa individua con precisione i soggetti esenti dal pagamento del tributo. I casi principali includono:
Assenza totale di apparecchi televisivi in qualunque immobile in cui sia attiva un'utenza elettrica intestata al nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva va rinnovata ogni anno in cui persiste la non detenzione.
Cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo proprio e del coniuge complessivamente non superiore a 8.000 euro, senza conviventi titolari di reddito proprio (fatta eccezione per coniuge, collaboratori domestici, colf e badanti).
Funzionari di organizzazioni internazionali e militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
Contribuenti per i quali il canone sia già addebitato sulla bolletta elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Per richiedere l'esonero è necessario utilizzare l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. I cittadini hanno a disposizione quattro modalità di invio:
trasmissione telematica sul portale dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS;
forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
intermediari abilitati
posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il tempismo con cui si presenta la dichiarazione sostitutiva determina la decorrenza dell'esonero. La legge prevede finestre temporali rigide:
dal 1° luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno di riferimento: esenzione totale valida per l'intero anno solare in corso;
dal 1° febbraio al 30 giugno dello stesso anno: esenzione parziale, limitata alle sole rate del secondo semestre.
Le dichiarazioni inviate dal 1° luglio al 31 dicembre non producono effetti sull'anno corrente, ma valgono per l'intero anno successivo. Per evitare di pagare quote non dovute, è consigliabile presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio.
Una volta che l'Agenzia delle Entrate riceve e convalida la dichiarazione sostitutiva, trasmette l'informazione al sistema informativo centralizzato. I fornitori di energia elettrica operano come semplici sostituti d'imposta per la riscossione del tributo: non valutano la documentazione e non decidono in merito al diritto di esenzione. Ricevuta la comunicazione ufficiale, aggiornano i sistemi di fatturazione e interrompono l'addebito a partire dalla prima bolletta utile.
Nel caso in cui la bolletta continui a riportare l'addebito anche dopo l'invio nei termini di legge, l'allineamento dei sistemi informatici può richiedere alcune settimane. L'eventuale eccedenza versata può essere recuperata tramite istanza di rimborso.
Per una comprensione approfondita di come questa imposta impatti sui costi energetici e per monitorare le singole voci di spesa, è utile consultare la guida completa sul canone RAI in bolletta.
Sì, qualora nell'abitazione non siano presenti televisori. Finché la fornitura rimane attiva, il sistema presume la detenzione dell'apparecchio e addebita la quota. L'erede deve presentare il modulo indicando la propria qualità di erede e i dati del titolare originario.
No. Una nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i computer, i tablet, i telefoni cellulari e i monitor sprovvisti di un sintonizzatore radio-televisivo nativo non rientrano nella definizione di apparecchi atti alla ricezione dei segnali. La fruizione dei programmi televisivi in streaming via internet non fa scattare l'obbligo del tributo.
È necessario presentare una formale istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, tramite il portale telematico o tramite raccomandata all'indirizzo dell'Ufficio Canone TV di Torino, indicando la causale e allegando la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione nei termini.
l pagamento del canone è legato alla titolarità del contratto di fornitura elettrica dell'immobile di residenza. Se l'inquilino ha intestato la bolletta a proprio nome ed è residente nell'appartamento, spetta a lui presentare la dichiarazione di esenzione qualora non possieda alcun apparecchio televisivo.
Il contribuente deve presentare una dichiarazione di variazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'acquisto. Il canone sarà addebitato in bolletta in modo proporzionale, calcolando i mesi residui a partire dal mese successivo all'acquisto.
Seleziona Enel tra le tue fonti preferite su Google per dare priorità ai nostri approfondimenti.