Installare un impianto fotovoltaico condominiale non è più una possibilità riservata alle abitazioni indipendenti. Anche chi vive in condominio può produrre energia solare, ridurre la spesa per le parti comuni e contribuire alla transizione energetica.

 

Capire come funziona il processo, quali regole si applicano e quali vantaggi porta è il primo passo per valutare se questa soluzione fa al caso del proprio edificio.

Che cos'è un impianto fotovoltaico condominiale?

 

Il fotovoltaico condominiale è un impianto fotovoltaico installato su parti comuni dell'edificio condominiale, come il tetto, il lastrico solare o una pergola condivisa, con l'obiettivo di produrre energia elettrica a uso comune. A differenza di un impianto privato, qui l'impianto appartiene al condominio nella sua interezza e l'energia prodotta alimenta le utenze condominiali: ascensore, illuminazione dei corridoi, pompe, cancelli automatici e simili.

 

Grazie alle normative introdotte dal Decreto Legislativo 199/2021 (che recepisce la Direttiva europea RED II), i condomini possono oggi costituire configurazioni di autoconsumo collettivo o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), estendendo i vantaggi della produzione solare anche alle singole unità abitative. Si tratta di un cambiamento significativo che apre nuove possibilità per chi abita in un condominio e vuole partecipare attivamente alla propria transizione energetica.

Come funziona: dalla produzione alla ripartizione

 

Il funzionamento di un impianto fotovoltaico condominiale segue la stessa logica di qualsiasi impianto a energia solare: i pannelli fotovoltaici catturano la radiazione solare e la convertono in energia elettrica attraverso l'effetto fotovoltaico. L'energia prodotta viene poi distribuita all'interno dell'edificio o immessa in rete.

 

Ci sono due modalità principali di utilizzo:

  • Autoconsumo per le parti comuni: l'energia prodotta alimenta direttamente le utenze condominiali, riducendo la spesa in bolletta del condominio.

  • Autoconsumo collettivo o CER: l'energia in eccesso viene virtualmente condivisa tra i condomini che aderiscono alla configurazione, consentendo un risparmio anche sulle bollette private.

 

La ripartizione dell'energia tra i partecipanti avviene su base oraria, calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che è l'ente pubblico che gestisce i meccanismi di incentivazione in Italia.

Iter burocratico: la delibera condominiale e le autorizzazioni

 

Per installare un impianto fotovoltaico condominiale non serve l’unanimità. Il Codice civile (artt. 1120 e 1136 c.c.) inserisce infatti le opere per le fonti rinnovabili tra le "innovazioni agevolate". Questo significa che il legislatore ha previsto quorum deliberativi ridotti rispetto alle innovazioni ordinarie, proprio per favorire la transizione energetica negli edifici ed evitare che singoli proprietari possano bloccare i lavori.

 

Le fasi principali dell'iter sono:

Proposta e convocazione

Inserimento dell'impianto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Delibera assembleare

Approvazione con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

Sopralluogo tecnico

Analisi della superficie disponibile sul tetto, dell'esposizione solare e di eventuali ombreggiamenti.

Autorizzazioni

Verifica di eventuali vincoli paesaggistici e presentazione delle pratiche comunali.

Installazione e allaccio

Posa dei pannelli e collegamento alla rete elettrica tramite il distributore locale.

Contratto GSE

Attivazione della convenzione per ottenere gli incentivi o il Ritiro Dedicato (RID) per l'energia immessa in rete.

Per un approfondimento sul processo di installazione e sui requisiti tecnici, è utile consultare la guida all'installazione del fotovoltaico, che descrive i passaggi pratici dall'analisi iniziale alla messa in esercizio dell'impianto.

Costi, incentivi e tempi di ritorno

 

I costi di un impianto fotovoltaico condominiale variano in funzione della potenza installata, della superficie disponibile e delle caratteristiche strutturali dell'edificio. In linea generale, per un condominio medio si possono stimare investimenti che partono da poche migliaia di euro per impianti di piccola taglia e crescono proporzionalmente per impianti più ampi.

 

Sul fronte degli incentivi, chi installa un impianto fotovoltaico condominiale può accedere a diverse agevolazioni:

Agevolazione Dettaglio

Bonus Ristrutturazione (art. 16-bis TUIR)

50% abitazione principale | 36% seconde case. Spesa massima 96.000 € per unità immobiliare. Recupero in 10 rate annuali IRPEF.

Incentivi GSE — Decreto CACER (D.M. MASE n. 414/2023)

Tariffa incentivante sull'energia condivisa per 20 anni. Autoconsumo collettivo: condivisione limitata ai condomini dello stesso edificio. CER: possono partecipare anche soggetti esterni (piccole imprese, enti del terzo settore, altri utenti) connessi alla stessa cabina primaria.

Ritiro Dedicato (RID)

L'energia in eccesso viene ceduta al GSE con corrispettivo calcolato sul prezzo zonale, pagamento mensile. Dal 26 settembre 2025 lo Scambio sul Posto non è più attivabile per i nuovi impianti (delibera ARERA 78/2025/R/efr): il RID è oggi l'unico meccanismo disponibile.

Per un quadro completo e aggiornato sulle agevolazioni disponibili, consulta la pagina incentivi per il fotovoltaico, con indicazioni pratiche su come accedervi.

Domande Frequenti

Un solo condomino può bloccare l'installazione dell'impianto?

No. Trattandosi di un intervento di efficientamento energetico ("innovazione agevolata"), non è richiesta l'unanimità e nessuno ha diritto di veto. Per approvare il progetto in assemblea basta il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 500 millesimi (la metà del valore dell'edificio). I condomini contrari non possono bloccare i lavori, ma conservano il diritto di impugnare la delibera entro 30 giorni se ritengono lesi i propri diritti individuali

Come avviene in pratica la ripartizione dell'energia tra i condomini?

Nel caso dell'autoconsumo collettivo, il GSE calcola ogni ora quanta energia è stata prodotta dall'impianto condominiale e quanta ne hanno consumata i singoli partecipanti. La quota di energia virtualmente condivisa viene sottratta dalla bolletta individuale secondo le percentuali di partecipazione stabilite nel regolamento della configurazione, che può essere basato sui millesimi o su altri criteri concordati in assemblea.

Cosa succede se un condomino vende o affitta il proprio appartamento?

L'impianto è una pertinenza delle parti comuni dell'edificio, quindi non è legato alla singola unità abitativa ma al condominio nel suo insieme. In caso di vendita, l'acquirente subentra automaticamente nei diritti e negli obblighi legati alla partecipazione all'impianto. In caso di affitto, la questione della ripartizione dei benefici tra proprietario e inquilino va regolata nel contratto di locazione.

Un impianto privato già esistente in una singola unità è compatibile con quello condominiale?

Generalmente sì. I due impianti sono tecnicamente distinti e alimentano utenze diverse: quello condominiale serve le parti comuni (o la configurazione collettiva), quello privato serve l'unità abitativa. Possono coesistere sullo stesso edificio, a patto che ci sia sufficiente spazio sulle superfici disponibili e che la somma delle potenze installate rispetti i limiti normativi applicabili.